
D.L. n. 460/97 e successive modificazioni
L’Associazione – agli effetti fiscali – assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale” adottandone l’acronimo ONLUS nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni
Vedi la legge
Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge-quadro sul volontariato.
La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Vedi la legge
Le Leggi che ci consentono di cedere Benefici Fiscali
LEGGE 80/2005 ART. 14
L’art. 14 della Legge 80/2005, in base al quale ogni donazione, a determinate condizioni, è DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO ( sia per le persone fisiche che per i soggetti Ires
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DL 04 DICEMBRE 1997, n. 460
ART.13
il D.L. 4.12.97 n. 460, art. 13 il quale dice che, in alternativa alla precedente modalità, ogni donazione a favore delle ONLUS è DETRAIBILE dall’imposta (per le persone fisiche) o DEDUCIBILE DAL REDDITO D’IMPRESA.
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